Scuola per istruttori

CONSORZIO AUTOSCUOLE BUSCAR

I corsi realizzati presso il consorzio sono aperti a tutti. Forniamo inoltre la possibilità di effettuare l’esame con la nostra assistenza anche per coloro che provengono da fuori provincia.

L’INSEGNANTE DI SCUOLA GUIDA

E’ il professionista preposto all’insegnamento della normativa che regola il codice stradale e del funzionamento del veicolo per il quale si consegue la patente.

I requisiti per conseguire l’abilitazione di insegnante di autoscuola sono i seguenti:
a) età non inferiore a diciotto anni;
b) diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni;
c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall’articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
d) patente di guida della categoria B normale o speciale.

Gli esami di idoneità per il conseguimento dell’abilitazione di insegnante si svolgono secondo le modalità previste al punto 5 del Provvedimento 14 febbraio 2002 della Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti locali recante “modalità organizzative e procedure per l’applicazione dell’art. 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.

L’esame per l’abilitazione di insegnante verte sulle materie di cui all’allegato 1 del D.M. 17/2011 e si articola in quattro fasi:
a) il candidato compila due schede d’esame, predisposte sulla base di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di quaranta minuti. E’ ammesso alla seconda fase il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di domande, non più di due errori;
b) il candidato tratta sinteticamente, per iscritto e nel tempo minimo di due ore fino ad un massimo di sei ore, tre temi scelti dalla commissione tra gli argomenti del programma d’esame. Ad ogni tema è assegnato un punteggio tra zero e dieci. E’ ammesso alla terza fase il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;
c) il candidato simula una lezione di teoria su un argomento scelto dalla commissione. E’ ammesso alla quarta fase il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;
d) il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d’esame. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.

L’esito positivo dell’esame è annotato su un attestato che comprova la conseguita abilitazione.

PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE INIZIALE PER INSEGNANTI

Durata : 145 ore (parte teorica)

All’interno delle ore vengono trattati tutti gli argomenti necessari alla completa formazione di un insegnante:

  • Elementi di diritto pubblico, amministrativo e comunitario (Stato, costituzione, fonti del diritto, organi legislativi, Governo, enti locali, organi comunitari, fonti del diritto comunitario)
  • Elementi di diritto penale (reato, dolo, colpa, reati contro la Pubblica Amministrazione)
  • Procedure legali in caso di incidente e assicurazione; illecito amministrativo
  • Definizioni, costruzione e manutenzione delle strade, organizzazione della circolazione stradale e segnaletica stradale
  • Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento
  • Disposizioni amministrative in materia di circolazione dei veicoli (destinazione ed uso dei veicoli, documenti di circolazione e di immatricolazione)
  • Autotrasporto di persone e di cose – Elementi sull’uso del cronotachigrafo e sul rallentatore di velocità
  • Trasporto delle merci pericolose
  • Conducenti e titoli abilitativi alla guida
  • Norme di comportamento sulle strade
  • Illeciti amministrativi previsti dal codice della strada e relative sanzioni
  • Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni
  • Stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool, ecc.
  • Elementi di primo soccorso
  • Elementi di fisica
  • Autoscuole: normativa, ruolo, inquadramento insegnante

L’ISTRUTTORE DI SCUOLA GUIDA

E’ il professionista preposto all’insegnamento pratico di un veicolo (ciclomotore, motociclo, autovettura, autocarro, autobus, autotreno, ecc.) a coloro che devono conseguire la rispettiva patente.

Si occupa prevalentemente di:

  • verificare la conoscenza sulle norme relative alla circolazione stradale (norme di comportamento, segnaletica stradale, norme di prudenza non codificate, ecc. ), sulla funzione delle singole parti di un veicolo e sui metodi di guida;
  • impartire tecniche di guida utilizzando veicoli opportunamente modificati e facendo guidare gli allievi in modo graduale secondo le proprie capacità nelle molteplici situazioni di traffico (periferico, cittadino, su strade tortuose ecc. ) e allenandoli nelle varie tipologie di manovre (partenza in salita, parcheggi, inversione di marcia, ecc. ).

Le lezioni pratiche avvengono su veicoli adibiti a tale scopo e su aree specifiche in base al grado di preparazione di ogni singolo aspirante.

I requisiti per conseguire l’abilitazione di istruttore di autoscuola sono i seguenti:
a) età non inferiore a ventuno anni;
b) diploma di istruzione di secondo grado;
c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall’articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
d) patente di guida comprendente:
d1) almeno le categorie A, B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali, per gli istruttori di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a);
d2) almeno le categorie B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali per gli istruttori di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b);
d3) almeno le categorie B speciale, C speciale e D speciale, per gli istruttori di cui all’articolo 5, comma 2.

Per entrambe i corsi, ogni due anni, è necessario completare un corso di rinnovo dell’abilitazione della durata di 8 ore.

 

Il Consorzio Bus-Car vi accompagnerà al raggiungimento del vostro obiettivo con la professionalità che lo contraddistingue da anni.